L’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere nei settori del terziario, della distribuzione e dei servizi
Il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere è finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. L’obiettivo è l’accrescimento delle capacità tecniche del dipendente, affinché diventi un lavoratore qualificato.
L’apprendistato professionalizzante coinvolge giovani di età compresa dai 18 ai 29 anni (dal 17simo anno se in possesso di qualifica professionale). I lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione e di indennità di mobilità possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, senza limiti di età.
Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia già venuto a scadere nei 36 mesi precedenti, ivi compresi i lavoratori somministrati che abbiano svolto l’intero periodo di apprendistato presso le medesime. Non si computano i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del periodo di formazione, abbiano esercitato la facoltà recesso, i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova e le risoluzioni consensuali. Le suddette limitazioni non i applicano quando nel triennio precedente siano venuti a scadere meno di 5 contratti di apprendistato.
Il numero massimo di apprendisti che l’azienda con almeno 10 lavoratori può assumere, non deve superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.
L’apprendistato professionalizzante, volto all’acquisizione di specifiche competenze professionali, di base e trasversali, è ammesso per le qualifiche comprese nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto livello, ad esclusione di alcune figure professionali del quinto livello (aiuto commesso; addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita; addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione, depositi). Sono altresì escluse le seguenti qualifiche professionali:
a) lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di “archivista” e “protocollista”);
b) lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di “dattilografo”) purché il relativo personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legalmente riconosciuto.
Al fine di garantire un’idonea formazione teorico-pratica dell’apprendista le ore di formazione variano a seconda del livello da acquisire.
La durata dell’apprendistato è di 36 mesi per i livelli dal secondo al quinto e di 24 mesi per il sesto, salvo quanto previsto dall’Art. 22 del CCNL del 30/07/2019, per le figure professionali aventi contenuti e competenze sovrapponibili a quelle artigiane per le quali si prevedono periodi formativi superiori a tre anni.
Compiti / ruolo Enti Bilaterali
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbano presentare domanda, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti standard, all’apposita commissione dell’Ente Bilaterale, che si riunisce una volta la settimana, generalmente il giovedì mattina, la quale esprimerà il proprio parere di conformità.