L’apprendistato professionalizzante o di mestiere nel settore turismo

Il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere è finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. L’obiettivo è l’accrescimento delle capacità tecniche del dipendente, affinché diventi un lavoratore qualificato.

In data 17 aprile 2012 è stato sottoscritto dalle parti sociali l’Accordo per la disciplina contrattuale dell’Apprendistato nel settore turismo ai sensi del D. Lgs. 14/09/2011 n. 167 che riconosce l’apprendistato come importante strumento per l’acquisizione delle competenze necessarie per l’ingresso nel mondo del lavoro. L’intesa conferma l’impianto generale contenuto nei CCNL sull’apprendistato, aggiornati dai nuovi Accordi del 2024.

Compiti / ruolo Enti Bilaterali

I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbano presentare domanda, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti standard, all’apposita commissione dell’Ente Bilaterale, che si riunisce una volta la settimana, generalmente il giovedì mattina, la quale esprimerà il proprio Parere di Conformità.

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Età dell'apprendista

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, (dal 17simo anno se in possesso di qualifica professionale) e senza limiti di età, se beneficiari di un’indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale. La caratteristica peculiare dell’Apprendistato Professionalizzante è la FORMAZIONE, infatti la qualifica professionale dell’apprendista viene conseguita attraverso la formazione base e trasversale svolta presso strutture accreditate e/o presso l’impresa, oltre a un apprendimento tecnico-professionale.                                                                                                                                                                 

 

Qualifiche

Il CCNL prevede la possibilità di instaurare il contratto di apprendistato per tutte le qualifiche dal primo al sesto/settimo livello.

Durata

La durata del rapporto di apprendistato varia dai 24 mesi per il VI livello ai 36 mesi dal II al V. Per le figure professionali con competenze sovrapponibili a quelle artigiane, è ammessa una durata fino a 42 mesi.

Proporzione numerica​

Il numero complessivo di apprendisti che possono essere assunti varia dal numero di lavoratori qualificati occupati presso l’azienda:

  • > 10 lavoratori qualificati: il numero di apprendisti non può superare il rapporto 3/2;
  • < 10 lavoratori qualificati: 1 apprendista per ogni lavoratore qualificato;
  • < 3 lavoratori qualificati: il numero di apprendisti non deve essere superiore a 3;

Il datore di lavoro non potrà assumere apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il 50%/70% dei lavoratori il cui contratto sia già venuto a scadere nei 36/24 mesi precedenti, a seconda del CCNL applicato.

Certificazione

I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbano presentare domanda, corredata dal piano formativo, all’apposita commissione dell’Ente Bilaterale, la quale esprimerà il proprio parere di conformità (generalmente IL GIOVEDI’ MATTINA). L’azienda autocertificherà la propria capacità formativa e il rispetto dell’integrale applicazione del presente CCNL. Tale certificazione andrà inviata all’EBT, provvedendo ad effettuare la formazione nella sua interezza e assumendosene la responsabilità.

Apprendistato Stagionale

Per i rapporti di apprendistato stagionale e per i rapporti di apprendistato la cui durata non coincide con l’anno intero, l’impegno formativo annuo di cui ai commi precedenti si determina riproporzionando il monte ore annuo in base alla effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro.

È consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione.

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