L’apprendistato professionalizzante o di mestiere nel settore turismo

Il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere è finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. L’obiettivo è l’accrescimento delle capacità tecniche del dipendente, affinché diventi un lavoratore qualificato.

In data 17 aprile 2012 è stato sottoscritto dalle parti sociali l’Accordo per la disciplina contrattuale dell’Apprendistato nel settore turismo ai sensi del D. Lgs. 14/09/2011 n. 167 che riconosce l’apprendistato come importante strumento per l’acquisizione delle competenze necessarie per l’ingresso nel mondo del lavoro. L’intesa conferma l’impianto generale contenuto nel CCNL sull’apprendistato professionalizzante con la possibilità che la formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche possa svolgersi esclusivamente in azienda.

Compiti / ruolo Enti Bilaterali

I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbano presentare domanda, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti standard, all’apposita commissione dell’Ente Bilaterale, che si riunisce una volta la settimana, generalmente il giovedì mattina, la quale esprimerà il proprio parere di conformità.

Età dell'apprendista

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, (dal 17simo anno se in possesso di qualifica professionale).  I lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione e di indennità di mobilità possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, senza limiti di età.

Qualifiche

Il CCNL prevede la possibilità di instaurare il contratto di apprendistato per tutte le qualifiche dal secondo al sesto livello.

Durata

La durata del rapporto di apprendistato varia dai 24 mesi per il VI livello ai 36 mesi dal II al V. Per le figure professionali con competenze sovrapponibili a quelle artigiane, è ammessa una durata fino a 48 mesi.

Proporzione numerica​

Il numero complessivo di apprendisti che possono essere assunti varia dal numero di lavoratori qualificati occupati presso l’azienda:

  • > 10 lavoratori qualificati: il numero di apprendisti non può superare il rapporto 3/2;
  • < 10 lavoratori qualificati: 1 apprendista per ogni lavoratore qualificato;
  • < 3 lavoratori qualificati: il numero di apprendisti non deve essere superiore a 3;

Il datore di lavoro non potrà assumere apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il 30% dei lavoratori il cui contratto sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti.

Certificazione

I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbano presentare domanda, corredata dal piano formativo, all’apposita commissione dell’Ente Bilaterale, la quale esprimerà il proprio parere di conformità (generalmente IL GIOVEDI’ MATTINA). L’azienda autocertificherà la propria capacità formativa e il rispetto dell’integrale applicazione del presente CCNL. Tale certificazione andrà inviata all’EBT, provvedendo ad effettuare la formazione nella sua interezza e assumendosene la responsabilità.

Formazione

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 44, comma 2 del D.Lgs. n.81 del 2015, la durata della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche è la seguente:

Livello di inquadramento Ore medie annue
2, 3 80
4, 5, 6s 60
6 40

Per i rapporti di apprendistato stagionale e per i rapporti di apprendistato la cui durata non coincide con l’anno intero, l’impegno formativo annuo di cui ai commi precedenti si determina riproporzionando il monte ore annuo in base alla effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro.

È consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione.

Retribuzione

La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

Anno Proporzione
Primo anno 80%
Secondo anno 85%
terzo anno 90%
quarto anno 95%

La retribuzione degli apprendisti al 95% si applica nei casi in cui la durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante sia superiore a 36 mesi e per la quarta annualità dei percorsi di apprendistato in cicli stagionali.

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